L’OBBLIGO SOLIDALE DEL COMMITTENTE, PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, SUSSISTE ANCHE SE IL CONTRATTO DI APPALTO VIETAVA IL SUBAPPALTO

L’OBBLIGO SOLIDALE DEL COMMITTENTE, PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, SUSSISTE ANCHE SE IL CONTRATTO DI APPALTO VIETAVA IL SUBAPPALTO

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 27382 DEL 25 OTTOBRE 2019

Gentili clienti , La Corte di cassazione, sentenza n. 27382 del 25 ottobre 2019, ha statuito che il committente imprenditore è obbligato in maniera solidale a versare i contributi dei lavoratori di un subappaltatore anche se il contratto stipulato con l’appaltatore principale vietava esplicitamente la possibilità di subappaltare l’intervento.

La vicenda, posta al vaglio di legittimità, ha riguardato una società a cui l’INPS, a seguito di verifiche, aveva chiesto il pagamento dei contributi omessi da una società subappaltatrice sulla base del contenuto del comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, nella versione ante modifica del D.L. n. 5/2012 e della legge 92/2012. Infatti, la società committente aveva commissionato ad una società dei lavori in qualità di appaltatrice che a sua volta provvedeva a dare in subappalto ad una società cooperativa i predetti lavori in violazione del divieto di subappalto contenuto nel contratto d’appalto stipulato.

La società committente provvedeva prontamente ad impugnare il decreto ingiuntivo dell’INPS, risultando vincitrice in primo grado, sentenza che veniva ribaltata dalla Corte di Appello.  In particolare, per i Giudici di appello la responsabilità del committente aveva natura oggettiva nel senso che derivava dal semplice fatto di aver stipulato il contratto d’appalto e che avendo ricevuto la documentazione dei lavoratori avrebbe facilmente potuto e dovuto controllare quali erano i dipendenti dell’appaltatore e quelli del subappaltatore.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte della società committente.

Si coglie l’occasione per ricordare che la versione, ante modifica di cui al D.L. n. 5/2012 e della legge 92/2012, prevedeva la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai dipendenti addetti all’appalto. La preventiva escussione dell’appaltatore e dei subappaltatori è stata introdotta dalla legge 92/2012. La versione attuale della norma pur prevedendo la responsabilità solidale (siaper i trattamenti retributivi, incluse le quote di trattamento di fine rapporto, che per i contributi previdenzialitra committente, appaltatori e subappaltatori, non riporta più il beneficio della preventiva escussione.

Orbene, i Giudici del Palazzaccionel respingere il ricorso della società committente, con la sentenza de qua hanno puntualizzato che “L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è dunque distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva [..] e soprattutto se ne deve sottolineare la sua natura indisponibile nonché la sua commisurazione alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente. […] La peculiarità dell’obbligazione contributiva induce a ritenere non coerente con le sue caratteristiche ed in assenza di qualsiasi plausibile ragione, l’esonero della responsabilità del committente a fronte della violazione del divieto di subappalto da parte del subappaltare, concordato con il committente.” Ed inoltre che “la ratio dell’art. 29 (e quindi della stessa responsabilità solidale) è quella di “incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l’operato per tutta la durata del rapporto contrattuale

In nuce, per gli Ermellini l’obbligazione contributiva è per sua natura indisponibile, nel senso che su di essa non possono intervenire pattuizioni di segno contrario delle parti che stipulano il contratto di appalto. Ne consegue che la previsione di un divieto di subappalto non incide sul diritto dell’istituto di previdenza di richiedere direttamente alla committente il versamento dei contributi non pagati dall’impresa subappaltatrice per i lavoratori impiegati nei servizi appaltati.

 

IL CONSULENTE

IVAN BEVILACQUA

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