E’ PROVA DELLA OMESSA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L’INTERVISTA DELL’ISPETTORE CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 41600 DEL 10 OTTOBRE 2019.

E’ PROVA DELLA OMESSA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L’INTERVISTA DELL’ISPETTORE CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 41600 DEL 10 OTTOBRE 2019.

 

La Corte di Cassazione, sentenza n° 41600 del 10 ottobre 2019, ha statuito che, ai fini della prova circa l’omessa formazione in materia di sicurezza del dipendente in nero, ha valore l’intervista effettuata al lavoratore dall’ispettore del lavoro.
Il Tribunale di Livorno condannava un datore di lavoro alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, ritenuto colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 36, comma 1, perché, in qualità di titolare dell’omonima ditta, non provvedeva affinché la lavoratrice ricevesse, al momento della sua effettiva ammissione al lavoro (in nero), quale aiuto cameriera, un’adeguata informazione su una pluralità di aspetti, ovvero: sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, connessi all’attività d’impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 45 e 46; e infine sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, nonché del medico competente.
Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini, in linea con il ragionamento logico giuridico dei Giudici di merito, hanno affermato che il giudizio di responsabilità dell’imputato è stato fondato non sulle dichiarazioni verbalizzate dall’ispettrice, ma solo su contenuti narrativi derivanti da una percezione diretta del teste. Secondo l’orientamento già condiviso in passato dalla Corte di cassazione, il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non riguarda i dati di fatto direttamente percepiti dall’agente, tra i quali sono stati ricompresi anche gli stati emotivi delle persone osservate, per cui l’utilizzabilità della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria deve ritenersi, a maggior ragione, riferita anche alle reazioni della lavoratrice rispetto alle sollecitazioni finalizzate a verificare, in assenza di riscontri documentali, la conoscenza da parte della stessa delle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro.

IL CONSULENTE
IVAN BEVILACQUA

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